Ove il comportamento disciplinarmente rilevante sia commesso nel corso di un processo, per l’individuazione del momento di consumazione dello stesso e quindi ai fini del dies a quo del relativo termine prescrizionale, non può aversi riguardo alla data di deposito della sentenza che, concludendo il processo medesimo, disponga la trasmissione degli atti al C.O.A. di appartenenza del professionista affinché proceda disciplinarmente nei suoi confronti (Nel caso di specie, a seguito della sentenza depositata nel 2006, il COA apriva il procedimento disciplinare nel 2010 per il contenuto di un atto giudiziario del 2003 di cui il COA stesso aveva comunque altrimenti avuto pressoché contestuale notizia).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 16 Aprile 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Giugno 2010 (cancellazione)
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