Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza pone il seguente quesito: se, in un giudizio di separazione, il difensore di uno dei coniugi possa produrre documentazione bancaria intestata all’altro coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, facendo così prevalere il diritto di difesa del proprio assistito sul diritto alla privacy di controparte e così presupponendo la sussistenza di una causa esimente, sotto il profilo deontologico della condotta dell’avvocato che tale documentazione abbia prodotto.

Il quesito, quindi, pare esclusivamente richiamare quelle norme contenute nel cosiddetto Codice della Privacy (D.Lvo n. 196/2003), sostanzialmente contemplate dal comma 5, lett. b) dell’art. 13 e dal comma 1, lett. f) dell’art. 24.

L’orientamento della dottrina e dell’Autorità garante è ispirato, nella materia de qua, a principi di sicuro rigore.
In particolare, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata, seppur nell’ambito di fattispecie diversa, ma sostanzialmente assimilabile all’ipotesi prospettata dal Consiglio richiedente, con il medesimo rigore. Nella “Newsletter” n. 84 del 21-27 maggio 2001 ha infatti dettato il seguente principio: “Le banche non possono comunicare illegittimamente informazioni sui conti dei loro clienti a persone estranee che chiedono di conoscere tali informazioni per meglio tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria. Anche la sola conferma dell’esattezza dei dati relativi ad un cliente, fornita ad un terzo che non ne abbia titolo, rappresenta una illegittima divulgazione e una violazione del segreto bancario.”.
Ne consegue che, se il divieto di divulgazione vale per la banca nei confronti del terzo privo di titolo, il medesimo divieto dovrà valere anche per il terzo medesimo, qualora, indebitamente, sia entrato in possesso di dati bancari che non lo riguardano.
La fattispecie prospettata, però, involge a pare della Commissione considerazioni ulteriori e decisive, atteso che essa si colloca in un ambito di riservatezza tutelato dalla norma penale, segnatamente dall’art. 616 c.p., la cui rubrica recita “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.
Dalla formulazione del quesito, sembra potersi evincere che l’acquisizione dei documenti che si intende produrre in giudizio sia avvenuta tanto in violazione della normativa in tema di privacy (per assenza del consenso dell’interessato, quanto in violazione dell’art. 616 c.p.
Il parere richiesto va quindi reso nei seguenti termini:
il difensore di una parte in un giudizio di separazione non può produrre come prova la documentazione bancaria intestata all’altro coniuge, pervenuta all’indirizzo coniugale dopo l’inizio della causa, della quale l’assistito si fosse appropriata sottraendola al legittimo destinatario.
Va da sé, peraltro, che l’Avvocato che eventualmente concorra nelle summenzionate azioni potrà essere ritenuto corresponsabile delle violazioni sia della norma penale che di quella civile.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 21 maggio 2014, n. 38

Quesito n. 388, COA di Piacenza

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 21 Maggio 2014
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment