Viene meno al dovere di correttezza professionale e viola il divieto di accaparramento di clientela, l’avvocato che vanta di poter concludere in breve tempo, grazie alle sue conoscenze, una pratica, pur sapendo che della questione era già stato incaricato un altro avvocato; sollecita per il tramite del telefono l’acquisizione di un incarico qualificando il proprio studio come un ufficio di recupero sinistri, specializzato nel settore (nella specie, vista la giovane età e l’inesperienza dell’incolpato è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 27 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. La Volpe), sentenza del 27 luglio 1993, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 27 Luglio 1993 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Giugno 1991 (censura)
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