Con il quesito, così come sottoposto all’esame della Commissione, si chiede un giudizio di merito sottratto al potere di questa Commissione essendo potere esclusivo del Consiglio dell’Ordine.
Questa Commissione può rilasciare soltanto pareri di carattere generale che non implichino una valutazione di merito ma siano limitati all’indicazione della corretta applicazione-interpretazione della norma.
Orbene, nella specie, come già sostenuto con il parere n. 20/2012, la questione riguardante la natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, (antecedente al co.co.pro) veniva affrontata rilevandosi che, con tale tipo di contratto, si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto con la cd. Legge Biagi è stato sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del precedente ha una durata prefissata ed è assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che, se pure definito “contratto di collaborazione a progetto”, il rapporto s’individuerebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (coadiutore nello studio e sviluppo di soluzioni, analisi di questioni politiche) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo. Orbene, con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 [art. 18, comma 1, lett. a)] si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro che non sia la natura del soggetto a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa aventi finalità/natura scientifica hanno di per se solo tale natura, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dal soggetto (ed es. marketing, consulenza politica, ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma1, lett. a), L. n. 247/12.
In risposta al quesito dunque si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente…” e tanto indipendentemente dalla sussistenza o meno di un contratto di collaborazione a progetto che pur sempre è riconducibile al modello legale di rapporto di lavoro autonomo costituendo una forma di lavoro non subordinato, sempre che si sia in presenza di un progetto specifico. che può essere accertato e valutato solo in sede di merito dal COA.
Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 21 maggio 2014, n. 37
Quesito n. 385, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 21 Maggio 2014- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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