Il COA di Trieste, alla luce della nuova Legge Professionale chiede: a) se resti sempre valido il principio secondo il quale l’opinamento della parcella possa essere richiesto esclusivamente dal professionista interessato e non anche dal cliente; b) se pure in presenza di contratto con il cliente in tema di compensi l’Avvocato possa presentare al COA richiesta di visto di congruità su nota redatta sulla base dei parametri che preveda un compenso diverso da quello contrattuale al solo fine di far ottenere al proprio cliente e in quei limiti il rimborso delle spese di difesa da parte della P.A., rimborso condizionato al previo parere di congruità.

In relazione al quesito sottoposto alla Commissione, in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista.

Quanto al secondo quesito, l’Avvocato in presenza di contratto valido e non contestato dal cliente non può presentare parcella per compensi di importo diverso da quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti.

Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 29

Quesito n. 376, COA di Trieste

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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