La risposta è resa nei seguenti termini.
Il docente a contratto in materie giuridiche nell’Università può esercitare la professione di avvocato. Quanto alla possibilità di ricorrere all’art. 34 del RDL n. 1578/33 (Iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul punto con il parere n. 61 del 22 maggio 2013, che qui si riporta integralmente.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 18
Quesito n. 358, COA di Forlì Cesena
Consiglio nazionale forense – Quesito n. 257, COA di Palermo, Rel. Cons. Salazar
Parere 22 maggio 2013, n. 61
Il COA di Palermo, dopo aver premesso che un iscritto ha chiesto il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo degli avvocati finalizzato all’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, allegando certificazione di avere svolto “ a contratto” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche per due anni accademici consecutivi, dal 2011/2012 al 2012/2013, chiede di conoscere se la chiesta certificazione può essere rilasciata. Precisa lo stesso COA che secondo l’iscritto la figura del docente incaricato corrisponde, nel nuovo ordinamento universitario, a quella di “docente a contratto” e che il DPR 382/1980, concernente la riforma del sistema universitario, ha soppresso (artt. 117-122) la categoria dei “docente incaricato” istituendo (art. 25) quella del “professore a contratto”.
La risposta al quesito è nei seguenti termini:
Deve ritenersi, anche se nel quesito non è stato precisato, che nell’istanza l’iscritto abbia invocato, a proprio favore, i commi 1, lettera d) e 2 dell’art. 34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ai sensi dei quali:
A) comma 1, lettera d): possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito, coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento;
B) comma 2: coloro che non abbiano raggiunto nell’insegnamento il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’Albo speciale, possono ottenerlo dopo un periodo di esercizio professionale eguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.
La disposizione di entrambi i commi è di stretta interpretazione, trattandosi di norma speciale che deroga ad una norma generale e può trovare quindi applicazione solo ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie (libera docenza confermata ed incarico in materia attinente all’esercizio professionale).
Vale rilevare, anzitutto, che la libera docenza è stata da tempo soppressa e dunque la disposizione del comma 1, lett. d) è, a stretto rigore, inapplicabile. Qualora tuttavia, si volesse ritenere tuttora applicabile, sarebbe necessario rinvenire, nell’attuale ordinamento universitario, analoga figura di docenza, caratterizzata da stabilità, continuità e anche, come ritenuto da questa Commissione nel proprio parere del 24 gennaio 2003, da una “valutazione di idoneità a livello nazionale”. Tale non sembra essere l’incarico “a contratto” di cui al presente quesito, che per giunta è stato rivestito per soli due anni accademici.
La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 18 del 09 Aprile 2014- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
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