Si chiede se sia possibile il ricongiungimento di un periodo di pratica legale per un praticante reiscrittosi al registro praticanti in data 8/3/2013 dopo essersi iscritto il 27/4/2009 e cancellato nell’aprile 2012 avendo cessato la pratica nel settembre 2010.
La risposta al quesito è negativa, posto che l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
In questo senso si è costantemente affermato questo Consiglio Nazionale anche con proprie decisioni n. 58/97 e n. 207/99 che, ancorché risalenti, sono state pronunciate in un contesto normativo per nulla difforme dall’attuale.
È il caso di precisare comunque che il venir meno degli effetti della pratica, in caso di interruzione dalla stessa per più di sei mesi, è stato riaffermato anche dall’art. 41 c. 5 L. 247/12 norma che sarà peraltro applicabile solo a decorrere dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 11
Quesito n. 324, COA di Oristano
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 26 Marzo 2014- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera (quesito)
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