La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cardone, rel. Del Paggio), sentenza del 18 luglio 2011, n. 104.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 16 Aprile 2014 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 15 Ottobre 2010 (censura)
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