Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell’esercizio dell’attività (Nel caso di specie, l’avvocato consentiva la sottoscrizione della memoria di costituzione nel giudizio da parte della moglie, collaboratrice di studio priva dell’abilitazione professionale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Ottobre 2010 (sospensione)
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