Il procedimento disciplinare promosso dal COA nei confronti dell’avvocato ha natura di procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’ente, e durante tale procedimento, il decorso del termine di prescrizione è soggetto a interruzione, con effetti istantanei, non solo per l’atto di apertura del procedimento, ma anche per tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria, nonché, stante la specialità della materia, per atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Ottobre 2010 (sospensione)
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