Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare per non aver maturato, nel corso dell’anno, alcun credito formativo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 Aprile 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 14 Dicembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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