Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Pasqualin), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 16 Aprile 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 14 Maggio 2009 (avvertimento)
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