Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di provvedere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Trattenimento di somme ricevute – Radiazione.

L’avvocato che, ricevendo mandato per risanare la situazione finanziaria di una società, si fa consegnare ingenti somme di denaro dai congiunti della titolare, riscuote crediti della società e, anziché destinare tali somme al pagamento dei debiti della società mandante, le distrae per la maggior parte a proprio profitto, pone in essere un comportamento gravemente lesivo della lealtà e correttezza che deve informare il rapporto fra avvocato e cliente (nella specie, vista la gravità dei comportamenti e tenuto conto dei precedenti è stato ritenuto equo infliggere la sanzione della radiazione dall’albo). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine di Mantova, 14 luglio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 30 giugno 1993, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 30 Giugno 1993 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 14 Luglio 1992 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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