La proporzione di un appello in presenza di una volontà contraria del cliente è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma ha natura permanente, atteso che la consumazione dell’illecito si protrae fino a quando il giudizio di appello non voluto dal cliente perdura, , con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare, che decorre dalla data di cessazione della condotta contestata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), sentenza del 20 marzo 2014, n. 37
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 737 del 19 Gennaio 2015 (respinge)
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