Subito dopo la prima iscrizione il neo procuratore non può richiedere il trasferimento in altro albo.
L’art. 3 della l. 24 luglio 1985, n. 406, nello stabilire che «il superamento dell’esame consente l’iscrizione in un albo circondariale nell’ambito del distretto della corte di appello presso il quale l’esame è stato sostenuto», ha riconfermato infatti l’obbligo di iscrizione in un albo del distretto della Corte di appello d’esame. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 8 maggio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Sanino), sentenza del 4 giugno 1993, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 04 Giugno 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 08 Maggio 1989
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