Al fine di ritenere la grave condotta dell’incolpato idonea a compromettere non solo la reputazione del professionista ma altresì la dignità della classe forense in vista dell’irrogazione della sanzione della radiazione disciplinare, la locuzione “classe forense”, evincibile dall’art. 41 L.P., va intesa non solo in termini assolutamente generali ma anche nei termini più ristretti della classe forense locale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 27 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), decisione n. 27 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 27 Novembre 2009
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