Praticanti avvocati: il regime delle incompatibilità, tra “vecchia” e “nuova” legge professionale

Le incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 1578/1933 (applicabile ratione temporis) fra l’esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati ivi previsti, non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. Infatti, la nuova disciplina di cui all’art. 17 L. n. 247/2012, secondo cui per l’iscrizione al registro dei praticanti valgono le stesse incompatibilità previste per l’iscrizione all’albo degli avvocati, troverà applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24
NOTA:
In arg. cfr. pure Cass.SS.UU. 26.11.2008 n.28170, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 131.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 18 Marzo 2014 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Novembre 2012
Giurisprudenza CNF

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