E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 21
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 23 luglio 2013, n. 142
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 24 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 17 Dicembre 2012 (sospensione)
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