In tema di espressioni sconvenienti od offensive contenute in un atto giudiziario, l’esimente di cui all’art. 598 c.p. non è applicabile qualora le espressioni stesse non concernano l’oggetto della causa ma si riferiscano ad un soggetto diverso dal legittimo contraddittore del procedimento (Nel caso di specie, le espressioni de quibus erano contenute in un atto di citazione per responsabilità medica e si riferivano al pubblico ministero che in sede penale aveva disposto l’archiviazione del procedimento per quei medesimi fatti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Merli), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 24 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)
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