La valutazione discrezionale rimessa al Consiglio dell’Ordine circa l’opportunità di procedere alla sospensione cautelare immediata dell’avvocato sottoposto a giudizio penale deve essere sorretta da circostanze oggettive che integrino il presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all’esterno dell’ambito giudiziale. Non si possono pertanto ritenere rilevanti, al fine della irrogazione della misura cautelare e quindi di ritenere la sussistenza della immediata esigenza di inibire all’iscritto in via provvisoria e immediata l’esercizio della professione, né un presunto automatico effetto derivante dalla gravità delle accuse, né la ipotesi che i fatti possano avere una futura, e non attuale, diffusione cosicché se ne debba prevenire il verificarsi ancorché nella obiettiva incertezza che ciò avvenga.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1
NOTA:
In senso conforme, CNF 12.10.2009 n. 89.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 13 Gennaio 2014 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 01 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3184 del 09 Febbraio 2015 (respinge)
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