Ai sensi dell’art. 37 del codice deontologico forense (ora, 24 ncdf), l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività professionale non solo quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, ma anche nel caso in cui essa interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale: in entrambe le ipotesi, la regola deontologica è funzionale a prevenire situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, si possa essere indotti a ritenere che l’avvocato possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti (Nel caso di specie, l’avvocato veniva eletto sindaco di un Comune ma ciononostante, dopo oltre un anno dall’elezione, non dismetteva il mandato nei confronti di più imputati di reati edilizi nei quali era parte offesa il Comune stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 28 Ottobre 2008 (avvertimento)
0 Comment