Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve fare ricorso alle norme del codice di rito; da ciò consegue che, in assenza di norme speciali relative alla deliberazione e pubblicazione delle decisioni del COA, trova applicazione l’art. 133 del cod. proc. civ. secondo il quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria e la lettura del dispositivo è prevista a pena di nullità solo nei casi tassativi previsti dalla legge (artt. 281 sexies cpc, 429 cpc e 23 legge n. 689/1981). Deve, pertanto, escludersi valore invalidante sia alla mancanza di continuità del dibattimento per non essere stata redatta la decisione subito dopo la conclusione della discussione, sia all’omissione della lettura del dispositivo in udienza, giacché l’art. 51 r.d. n. 37/1934 si limita a prevedere che, chiusa la discussione, il Consiglio delibera fuori dalla presenza dell’incolpato e del difensore, ma non richiede l’immediatezza della camera di consiglio che può quindi essere tenuta anche in data successiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 229
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27 ottobre 2010 n. 155; 30 dicembre 2009 n. 247; 5 ottobre 2006 n. 79; 10 novembre 2005 n. 130; 3 novembre 2004 n. 241.
In arg. cfr. ora l’art. 59, co. 6, lett. l, L. n. 247/2012
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 28 Ottobre 2008 (avvertimento)
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