Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’organo e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale loro carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 cod.proc.civ. né le disposizioni che si riferiscono alla composizione del collegio giudicante. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 11 Gennaio 2012 (sospensione)
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