Il principio di invariabilità del collegio giudicante non si applica ai COA

Il principio di invariabilità del collegio giudicante di cui all’art. 473 c.p.c., richiamato dall’art. 63, co. 3, R.D. n. 37/34, è riferito al solo procedimento giurisdizionale avanti al C.N.F. e non trova invece applicazione nel procedimento amministrativo innanzi al C.O.A. Ne consegue che il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento dinanzi all’Ordine territoriale non comporta l’invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 202; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 11 Gennaio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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