Vietata la ritenzione dei documenti in caso di mancato pagamento delle spettanze

Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933, l’avvocato che ne sia richiesto deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti in originale o copia dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, non potendo subordinarne la consegna al pagamento delle proprie spettanze.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 223

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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