Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933, l’avvocato che ne sia richiesto deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti in originale o copia dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, non potendo subordinarne la consegna al pagamento delle proprie spettanze.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
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