L’obbligo di astensione nel caso di avvocati che esercitino negli stessi locali

L’obbligo di astensione di cui all’art. 37 cdf (ora, 24 ncdf) con riferimento agli avvocati che, pur non essendo partecipi di una stessa società o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all’esigenza di proteggere il bene giuridico non solo dell’indipendenza effettiva dell’avvocato, ma anche dell’apparenza di essa, sicché a nulla rileva l’assenza di concretezza e attualità del conflitto di interessi, in quanto l’assunzione di un tale patrocinio, quand’anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina comunque una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull’immagine stessa della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 222
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 09-06-2008, n. 59.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 30 Novembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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