La sostituzione della persona fisica del relatore è ininfluente sia che avvenga nella fase precedente a quella incardinata con la citazione per il giudizio disciplinare, attesa la sua autonomia rispetto alla seconda, sia che avvenga nella seconda fase, tenuto conto che, stante la natura amministrativa del procedimento innanzi al Consiglio territoriale, non trova applicazione il principio dell’immodificabilità dei membri del collegio giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 22-04-2008, n. 28.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Novembre 2011 (sospensione)
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