In tema di frasi sconvenienti o offensive, il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, tenendo conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso, di quella di chi lo accusa, nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio dell’intera classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 219
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 122/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 09 Giugno 2010 (avvertimento)
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