L’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
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