La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, comma 1 n. 2, del R.D.L. n. 1578/1933 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa ai sensi dell’art. 37 R.D.L. cit. (Nel caso di specie, su iniziativa del Pubblico Ministero, l’avvocato era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno a tempo indeterminato e ciò in ragione delle sue gravi e persistenti difficoltà a provvedere alla cura della propria salute ed alla gestione dei propri bisogni ed interessi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 27 Agosto 2012 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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