La proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione. Tale principio trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile per quanto non espressamente disciplinato dalla Legge professionale (art. 37 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 07 Febbraio 2007 (sospensione)
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