Il professionista che, incaricato di compilare la contabilità di un cliente, non vi provveda e trattenga le relative somme, causando al cliente il danno considerevole della sottoposizione a procedimento penale e a sanzioni pecuniarie, e che ometta di dare risposta alla richiesta di delucidazioni del Consiglio dell’Ordine, viola i doveri di correttezza e di lealtà verso i clienti e verso il Consiglio e merita pertanto la sanzione della radiazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 8 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 29 maggio 1993, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 29 Maggio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 08 Luglio 1992
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