Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 32 cdf (ora: 44 nuovo codice deontologico), non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 28 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 15 Maggio 2016 (avvertimento)
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