La permanenza sull’elenco telefonico di un avvocato radiato dall’albo, senza neppure indicazione dell’epoca di riferimento, non è elemento atto a comprovare la prosecuzione dell’attività nonostante l’intervenuta radiazione. In difetto pertanto di motivazione e di elementi probatori la delibera di rigetto della domanda di reiscrizione deve essere annullata, con rinvio al Consiglio dell’ordine per i provvedimenti di competenza. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 30 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 12 maggio 1993, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 12 Maggio 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 30 Maggio 1991
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