E’ del tutto inammissibile il ricorso proposto non già nei confronti della delibera di apertura del procedimento disciplinare bensì avverso il successivo decreto di citazione a giudizio, ovvero contro l’atto con cui il presidente del C.O.A., richiamando la deliberazione di apertura del procedimento nonchè i capi di incolpazione formulati, provvede a fissare l’udienza di trattazione del procedimento disciplinare citando l’incolpato a comparire avanti all’organo disciplinare di primo grado. Tale atto, avendo natura essenzialmente procedimentale e, dunque, risultando privo di contenuto decisorio o anticipatorio perchè meramente esecutivo della delibera di apertura del procedimento disciplinare, non può essere incluso nel novero degli atti che, pur alla luce della lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. n.1578/1933 fattane da Cass Sez. Un. n. 29294/08 (in riferimento alla pur perplessa impugnabilità della delibera di apertura del procedimento), sono da ritenersi impugnabili. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decreto di citazione a giudizio C.d.O. di Roma, 21 gennaio 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bonzo), decisione n. 26 del 16 marzo 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 16 Marzo 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Gennaio 2010
0 Comment