La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 43 della L. P. 1578/1933, tuttora vigente, importa di diritto la sospensione (cautelare) dall’esercizio della professione l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice. La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’Ordine, sentito il professionista.
Negli altri casi previsti dallo stesso articolo la sospensione è facoltativa.
Nei confronti dell’avvocato sottoposto a procedimento penale il COA è obbligato ad aprire procedimento disciplinare (art. 44 L.P. cit.) per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione.
Ai sensi dell’art. 37, penultimo comma, L.P. cit. non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
La pendenza di un procedimento penale, ancorché il procedimento disciplinare non sia stata avviato, impedisce dunque la cancellazione del professionista dall’albo.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 23 ottobre 2013, n. 111
Quesito n. 323, COA di Pistoia
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 111 del 23 Ottobre 2013- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera (quesito)
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