Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Doveri di correttezza e probità – Frasi oltraggiose nei confronti di un cliente – Illecito deontologico – Sospensione dall’esercizio professionale per mesi due.

L’avvocato che rivolga ripetutamente ad un cliente frasi oltraggiose, ancorché conseguenti ad un comportamento censurabile dello stesso, viene meno ai doveri di correttezza e di probità professionali e lede il prestigio della classe forense. Merita pertanto la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 19 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 maggio 1993, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 12 Maggio 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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