Va rilevato, preliminarmente, che l’annullamento in autotutela presuppone un vizio di legittimità del provvedimento, che nel caso di specie non è possibile ravvisare, tale non essendo la mera difformità sopravvenuta rispetto ad un mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro maturato in un momento successivo rispetto al consolidamento della decisione.
In ogni caso, la decisione de qua si è consolidata a seguito della mancata impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e non è più possibile, pertanto, espungerla dal mondo giuridico. L’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense è, infatti, l’unico strumento attraverso cui è possibile ottenere la riforma o l’annullamento delle decisioni rese dai COA in sede disciplinare, perché garantisce che l’esame della decisione impugnata e, se del caso, la nuova valutazione delle circostanze concrete – adempimenti necessari per decidere della fondatezza del ricorso – avvengano nel pieno rispetto delle garanzie procedurali funzionali all’effettività del diritto di difesa che caratterizzano il procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 23 ottobre 2013, n. 109
Quesito 304, COA di Potenza
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 109 del 23 Ottobre 2013- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
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