Per costante orientamento del C.N.F. l’esperienza professionale svolta all’estero può essere parificata alla pratica svolta in Italia quanto alla frequentazione dello studio legale (pareri n. 116/2003 e n. 98/2005).
Si noti che tale principio è stato recepito e codificato dalla nuova Legge Professionale che all’art. 41, pur applicabile solo dal terzo anno di entrata in vigore della legge, prevede (comma 5 lett. c) che il tirocinio possa essere svolto per non più di sei mesi in un altro paese dell’U.E. presso professionisti abilitati all’esercizio della professione con titolo equivalente a quello di avvocato.
Modalità e frequenza di assistenza alle udienze, ad oggi disciplinate dall’ art. 6 c. 1 lett. a DPR 101/90, dovranno costituire oggetto di un regolamento del Ministero della Giustizia da adottarsi ai sensi dell’art. 41 c. 13 L. 247/12.
Nel periodo transitorio, ex art. 48 della legge n. 247/12, la pratica forense resta tuttavia disciplinata dalle vigenti disposizioni, e dunque dal citato D.P.R. n. 101/90: resta pertanto fermo l’obbligo di assistenza ad almeno venti udienze per semestre con una continuità di frequenza nel corso di tutto il periodo che, fermo restando il numero, deve essere necessariamente temperata o rimodulata alla luce delle particolari esigenze derivanti dallo svolgimento di un’attività all’estero.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 23 ottobre 2013, n. 108
Quesito 267, COA di Palermo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 108 del 23 Ottobre 2013- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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