Il parere attiene agli effetti dispiegati sulle funzioni dell’Ordine circondariale forense dal riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro: esso non involge pertanto questioni relative all’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.
Con il primo quesito si chiede di conoscere se l’attuale elettorato attivo e passivo del foro di Venezia sia composto dagli attuali iscritti al locale Ordine degli Avvocati, fra i quali sono annoverati anche gli avvocati con domicilio professionale nei Comuni ora ricompresi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone. Ciò in quanto l’Ordine dovrà indire elezioni suppletive.
Con il secondo quesito si chiede di precisare se gli avvocati con domicilio professionale ora ubicato nel circondario del tribunale di Pordenone debbano iscriversi a quest’ultimo Ordine.
Com’è noto, l’art. 7 della legge n. 247 di riforma della professione forense, approvata il 31 dicembre 2012 ed entrata in vigore in data 15 gennaio 2013, prescrive che l’avvocato debba iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, “di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.”.
Discende dalla normativa dianzi richiamata quanto segue.
Il succitato art. 7 reca una previsione di contenuto non cogente, “di regola” (equivalente, secondo lo Zingarelli, ai sinonimi solitamente od usualmente), che coincide con quella leggibile nel successivo art. 13, laddove si prevede che la pattuizione del compenso professionale avviene “di regola per iscritto”, ma che nulla vieta si perfezioni in altra forma. La perfetta coincidenza del principio applicabile alle due diverse fattispecie impone dunque un’interpretazione uniforme. Di conseguenza, il domicilio professionale ed il luogo della prevalente attività dell’avvocato potrebbero anche non coincidere.
Nel caso che ci occupa, dunque, la prescrizione cogente recata dalla norma succitata è costituita dalla necessaria coincidenza fra l’ubicazione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ex art. 17, c. 1, lett. c) ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Per tale ragione, l’iscritto avente il domicilio professionale oggi ricadente, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 155/2012, nel circondario del Tribunale di Pordenone, dovrebbe trasferire la propria iscrizione all’Ordine di Pordenone, malgrado l’attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro veneziano.
La determinazione del domicilio costituisce, dunque, il principio inderogabile al quale fare riferimento, anche a prescindere dall’eventuale coincidenza del medesimo con il luogo nel quale viene prevalentemente svolta l’attività. La proroga dei Consigli dell’Ordine in carica fino al 31 dicembre 2014, disposta dalla norma transitoria della legge di riforma, non pregiudica l’applicazione immediata del principio anzidetto, posto che essa è volta ad assicurare un opportuno
periodo di continuità operativa, nelle more della predisposizione dei regolamenti attuativi, in capo ai Consigli e che questa continuità non è compromessa dalla marginale rideterminazione dell’elettorato.
Posto quanto sopra, si osserva, da ultimo, che l’ottemperanza al nuovo principio potrà agevolmente conseguirsi mediante il procedimento contemplato dal comma 12 dell’art. 17 della legge professionale vigente; a seguito della comunicazione ricevuta dal Consiglio dell’Ordine di attuale appartenenza, l’iscritto potrà infatti confermare, ovvero diversamente dichiarare, il proprio domicilio professionale e conseguentemente convenire con il Consiglio medesimo se persista, ovvero sia venuto meno, il requisito essenziale per l’iscrizione all’albo previsto dall’art. 17, c. 1, lett. c), legge n. 247/12.
La risposta, necessariamente articolata, al primo quesito va pertanto data nel senso che:
1) gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D. Lgs. n. 155/2012 – All. 1 Tab. A, debbono regolarizzare la propria iscrizione all’albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 legge n. 247/2012. A tal fine, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia potrà procedere alla revisione dell’albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti. Sarà peraltro opportuno che, al procedimento di revisione vero e proprio, l’Ordine faccia precedere una circolare con l’invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell’albo d’origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine. Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al circondario del Tribunale di Venezia, l’Ordine di Venezia non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall’art. 17 della legge n. 247/12 per l’iscrizione in quell’Albo;
2) di conseguenza gli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, aventi però domicilio professionale nel territorio dell’attuale circondario del tribunale di Pordenone non costituiscono elettorato attivo e passivo ai sensi dell’art. 25, c. 2, legge n. 247/2012, finché non si provvede – dietro presentazione di apposita domanda – all’iscrizione degli avvocati che hanno maturato il requisito necessario (domicilio professionale nel territorio conferente) a seguito della riforma della geografia giudiziaria.
Il parere riportato sub a1 costituisce anche risposta al quesito formulato dal COA di Venezia sub 2.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 25 settembre 2013, n. 100
Quesito n. 305, COA di Venezia
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 100 del 25 Settembre 2013- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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