L’Associazione interessata premette di essere iscritta al Registro degli Organismi di Mediazione ed all’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuti dal Ministero della Giustizia; nel suo ambito di attività, che appare concentrata nell’area della mediazione civile (anche in funzione della più generale categoria delle Alternative Dispute Resolution), l’Associazione evidenzia di avere acquisito esperienza nel settore delle procedure di mediazione, nonché di avere collateralmente organizzato, anche d’intesa con Consigli territoriali, corsi sulla mediazione.
Con il Regolamento 11 aprile 2013 n. 1 il Consiglio Nazionale Forense ha istituito l’Elenco delle Associazioni specialistiche, prescrivendone modalità e criteri di accesso e di permanenza.
Il quesito si sostanzia, nello specifico, nella richiesta di interpretazione autentica delle previsioni contenute nell’art. 3, lett. b) ed e) del Regolamento con riferimento al numero degli iscritti su base nazionale ed alla capacità organizzativa dell’offerta formativa nel settore di interesse.
Le richiamate disposizioni non si prestano a dubbi interpretativi:
– l’art. 3, lett. b) del Regolamento individua, tra i requisiti soggettivi e strutturali dell’ente interessato, quello del rilievo, su base nazionale, del numero degli iscritti anche in relazione al settore di interesse ed al concorrente presupposto della titolarità di una sede operativa in almeno la metà dei distretti di Corte di Appello. Si tratta, quindi, di un criterio complessivamente integrato, il quale – in linea con gli arresti da anni consolidati della giurisprudenza amministrativa in tema di rappresentatività delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi – orienta verso l’esigenza di una organizzazione funzionalmente articolata sul territorio nazionale;
– l’art. 3, lett. e) del Regolamento riguarda, in via concorrente, le credenziali formative desumibili, qualitativamente e quantitativamente, dall’entità dei corsi organizzati nell’anno precedente l’istanza di iscrizione nell’Elenco, avendosi anche riguardo – oltre al dato meramente numerico – al rilievo tecnico-scientifico degli stessi.
I criteri dianzi evidenziati concorrono, altresì, con tutti gli altri prescritti, nel loro complesso, dall’art. 3 del Regolamento.
Va, infine, rilevato che, in base alla disciplina dettata dall’art. 9, commi 1 e 3 della Legge n. 247/2012, le caratteristiche funzionali e didattiche dei percorsi formativi specialistici troveranno regolamentazione specifica nel decreto ministeriale di competenza del Ministero della Giustizia.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 25 settembre 2013, n. 90
Quesito n. 270 dell’Associazione Primavera Forense
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