L’art. 30 legge forense, che prevede le iscrizioni «di diritto» all’albo degli avvocati, deve essere interpretato alla luce del principio costituzionale che impone l’obbligo di un esame di Stato per l’esercizio della professione. Le iscrizioni «di diritto» sono legittime per coloro che hanno sostenuto un esame equipollente a quello previsto per l’accesso alla professione forense e hanno svolto un’attività professionale assimilabile a quella forense. Il prefetto destinato a prestare servizio presso il Ministero dell’interno, quale ispettore generale di amministrazione, manca dei predetti requisiti e non può quindi ottenere l’iscrizione nell’albo degli avvocati. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 13 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 maggio 1993, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 12 Maggio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 13 Maggio 1991
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