L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 del Codice deontologico, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 17 Ottobre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 29 Novembre 2010 (censura)
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