I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 17 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera del 30 Settembre 2010 (avvertimento)
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