L’assoluta mancanza o totale assenza della motivazione non può essere integrata dal CNF in sede di appello

L’art. 51 RD n. 37/1934, secondo cui la decisione disciplinare deve contenere l’esposizione dei fatti e i motivi sui quali si fonda il dispositivo, va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l’esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare, così da rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l’adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. A tali principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata (Nella specie, il dispositivo della decisione affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato in assoluto difetto di motivazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha pronunciato l’annullamento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 182
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126, secondo cui “In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata”.
Sulla possibilità, infatti, di integrare la motivazione carente purché esistente sebbene insufficiente, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 17 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 03 Luglio 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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