Nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l’elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall’origine e, quindi, “tamquam non esset”, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 177
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima il CNF ha espressamente dichiarato di aderire a Corte di Cassazione, sentenza n. 24812 del 24.11.2011, modificando così il proprio orientamento in precedenza espresso con sentenza n. 130 del 26.7.2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 08 Ottobre 2013 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 10 Novembre 2012
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