L’avvocato non ha l’obbligo di accettare e trattenere in deposito somme del cliente

Nessuna norma, tanto meno deontologica, impone all’avvocato, incaricato dal cliente di effettuare una offerta banco iudicis tramite l’esibizione di una somma, di trattenere indefinitamente detta somma, una volta mancata la tempestiva contestuale accettazione, sino alla dichiarazione di accettazione o di diniego di controparte, tantopiù che, anzi, ben potrebbe il cliente dolersi, una volta mancata l’accettazione, dell’indebito trattenimento da parte dell’avvocato della somma, soprattutto quando l’accettazione sia assoggettata a condizione o riferita a crediti diversi da quelli azionati in giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 08 Ottobre 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 02 Febbraio 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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