E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 08 Ottobre 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 28 Maggio 2010 (censura)
0 Comment