La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA in quanto il CNF, giudice di appello, può apportarvi tutte le integrazioni che ritiene necessarie.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 07 Ottobre 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Ottobre 2010 (censura)
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