Costituisce illecito disciplinare violativo dell’art. 32 c.d.f. il comportamento dell’avvocato che presti la sua assistenza professionale per la stipula di un atto di transazione in favore di una delle parti e successivamente assista la parte medesima nel giudizio di impugnazione della transazione per fatti già conosciuti prima della stipula e non sopravvenuti alla stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Naz. Forense, 8 novembre 2007, n. 177.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Settembre 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 17 Aprile 2009 (avvertimento)
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